Art. 70.
                      Disposizione finanziaria

  Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 33 che non siano state
impiegate o impegnate nell'esercizio 1967 possono essere impegnate ed
utilizzate  nei  tre  esercizi  successivi,  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.