Art. 71. 
 
                 Abrogazione di norme incompatibili 
  E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme  contenute
nella presente legge. 
  Fino a quando  non  verranno  emanate  le  norme  delegate  di  cui
all'articolo 40 continueranno ad aver vigore  per  la  parte  non  in
contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel  regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1968 
 
                               SARAGAT 
 
                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI 
                                               - PIERACCINI - COLOMBO 
                                              - GUI - MANCINI - BOSCO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE