Art. 100.
(Eccezioni in materia di decadenza   per   acquisto  di  cittadinanza
                             straniera)

  La disposizione di cui all'articolo 99 non si applicano:
    a) a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per
compiere  il  servizio  militare durante la guerra in cui riportarono
l'invalidita';
    b)  a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la
cui   legislazione   permette  la  conservazione  della  cittadinanza
italiana;
    c)  a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la
cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun
caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
    d)  a  chi  non  aveva  la cittadinanza italiana al momento della
concessione del beneficio;
    e)  a  chi,  risiedendo  stabilmente  all'estero  per  ragioni di
lavoro,   abbia  dovuto  acquistare  la  cittadinanza  straniera  per
ottenere il posto di lavoro;
    f)  alla  vedova che, per effetto della morte del marito, venga a
perdere la cittadinanza italiana.