Art. 100. (Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera) La disposizione di cui all'articolo 99 non si applicano: a) a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidita'; b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permette la conservazione della cittadinanza italiana; c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita'; d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio; e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro; f) alla vedova che, per effetto della morte del marito, venga a perdere la cittadinanza italiana.