Art. 101.
 (Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana)

  Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto
in  applicazione  dell'articolo  99  puo' essere ripristinato qualora
l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
  Il  ripristino  ha  effetto dalla data della pronuncia del relativo
provvedimento da parte della competente autorita' italiana.
  Ai  fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve
presentare   domanda   entro   un   anno   dalla  data  del  predetto
provvedimento.  Trascorso detto termine, il ripristino ha effetto dal
primo  giorno  del mese successivo a quello della presentazione della
domanda.