Art. 102.
                 (Perdita del diritto per condanna)

  Il  diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' ed a
fruire  della pensione o dell'assegno gia' conseguito, si perdono per
fatti  posteriori  all'evento,  da  cui  derivo'  l'invalidita',  dai
militari  di  ogni  grado  che  abbiano  riportato  condanna  a  pena
superiore  a tre anni, pronunziata in base ai codici penali militari,
e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate.
  Coloro   che  siano  stati  condannati,  con  sentenza  passata  in
giudicato,  per  reati  di tradimento, di spionaggio, di codardia, di
abbandono  di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione
o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia
intervenuto   indulto,  sono  incapaci  di  conseguire  la  pensione,
l'indennita'  o  l'assegno e di fruire della pensione o dello assegno
gia'  conseguito  qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato,
salvo  il  caso  in cui l'invalido, posteriormente al commesso reato,
nella  stessa  guerra  o  in  altra  successiva, abbia fatto parte di
reparti  operanti  o  abbia partecipato ad azioni anche episodiche di
guerra,  ovvero  sia  stato  prigioniero,  od abbia partecipato, alle
dipendenze   di   autorita'  civili  o  militari,  ad  operazioni  di
rastrellamento  di ordigni bellici o di sminamento, od abbia ottenuto
ricompensa al valor militare.
  Nel  caso  di  diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza
del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, sentito il parere di
una  commissione  composta  di  tre  ufficiali  generali,  di cui uno
dell'esercito,   uno  della  marina  ed  uno  dell'aeronautica,  puo'
concedere   la   pensione  o  l'assegno,  ove  ritenga  che,  per  la
particolarita'  delle  circostanze,  il fatto non costituisca lesione
dell'onor  militare.  La  composizione  della commissione predetta e'
integrata  con  l'inclusione di un segretario scelto tra i funzionari
della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.