Art. 102. (Perdita del diritto per condanna) Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' ed a fruire della pensione o dell'assegno gia' conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivo' l'invalidita', dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate. Coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennita' o l'assegno e di fruire della pensione o dello assegno gia' conseguito qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato, salvo il caso in cui l'invalido, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, abbia fatto parte di reparti operanti o abbia partecipato ad azioni anche episodiche di guerra, ovvero sia stato prigioniero, od abbia partecipato, alle dipendenze di autorita' civili o militari, ad operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento, od abbia ottenuto ricompensa al valor militare. Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, sentito il parere di una commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, puo' concedere la pensione o l'assegno, ove ritenga che, per la particolarita' delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare. La composizione della commissione predetta e' integrata con l'inclusione di un segretario scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.