Art. 103.
(Devoluzione del trattamento  pensionistico  nei  casi di perdita del
                   diritto da parte dell'invalido)

  Nei  casi  di perdita del diritto da parte dell'invalido, a termini
delle  disposizioni  di cui all'articolo 102, al coniuge e alla prole
viene  liquidato,  a  domanda,  il  trattamento a cui avrebbero avuto
diritto  se  l'invalido  fosse  morto per cause diverse da quelle che
hanno determinato l'invalidita' di guerra.
  Ove  la  domanda,  di cui al precedente comma, sia presentata oltre
l'anno  dalla  data di perdita del diritto da parte dell'invalido, il
trattamento  previsto  dal comma medesimo e' concesso a decorrere dal
primo  giorno  del mese successivo a quello della presentazione della
domanda.
  Le  competenti  direzioni  provinciali  del  tesoro provvedono alla
liquidazione del trattamento di cui al presente articolo.