Art. 104.
   (Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione)

  Il  diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto
per  una  qualunque  delle  cause  contemplate dall'articolo 102 puo'
essere  ripristinato,  con decreto del Ministro per il tesoro, quando
sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.
  Il  ripristino  del diritto decorre dalla data di entrata in vigore
del provvedimento che concede l'amnistia o del decreto del Presidente
della Repubblica che accorda la grazia ovvero dalla data di passaggio
in giudicato della sentenza di riabilitazione.
  Ai  fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve
presentare domanda entro un anno, rispettivamente, dalla declaratoria
con  cui  e'  stata applicata l'amnistia, dalla entrata in vigore del
decreto   presidenziale   o   dalla   data  in  cui  la  sentenza  di
riabilitazione e' passata in giudicato. Ove la domanda sia presentata
oltre  detto  termine,  il ripristino ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
  Ripristinato  il  diritto  del titolare, cessano in tutti i casi di
avere  effetto le concessioni a favore degli altri aventi diritto, di
cui   all'articolo   103.   Le  somme  eventualmente  corrisposte  ai
congiunti,  posteriormente alla data di ripristino, saranno imputate,
limitatamente  all'importo  degli  arretrati  costituiti  dalle  rate
maturate, al trattamento pensionistico ripristinato.