Art. 104. (Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione) Il diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto per una qualunque delle cause contemplate dall'articolo 102 puo' essere ripristinato, con decreto del Ministro per il tesoro, quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione. Il ripristino del diritto decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento che concede l'amnistia o del decreto del Presidente della Repubblica che accorda la grazia ovvero dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno, rispettivamente, dalla declaratoria con cui e' stata applicata l'amnistia, dalla entrata in vigore del decreto presidenziale o dalla data in cui la sentenza di riabilitazione e' passata in giudicato. Ove la domanda sia presentata oltre detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto le concessioni a favore degli altri aventi diritto, di cui all'articolo 103. Le somme eventualmente corrisposte ai congiunti, posteriormente alla data di ripristino, saranno imputate, limitatamente all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate, al trattamento pensionistico ripristinato.