Art. 105.
             (Revoca o modificazione dei provvedimenti)

  I  provvedimenti  concessivi  di  pensione  o  di assegno di guerra
possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
    a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto
di   elementi   risultanti   dallo  stato  di  servizio  o  da  altra
documentazione acquisita agli atti della pratica;
    b)  vi  sia  stato  errore  nel calcolo della pensione, assegno o
indennita'  ovvero  nell'applicazione  delle tabelle che stabiliscono
l'ammontare delle pensioni, assegni od indennita';
    c)  siano  stati  rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del
decreto;
    d)  la  liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato
emesso sulla base di documenti falsi;
    e)  siano  venute meno le condizioni economiche o di inabilita' a
proficuo  lavoro che hanno determinato la concessione del trattamento
pensionistico a favore dei congiunti.
  Nei  casi  di  revoca  per  dolo,  la soppressione della pensione o
dell'assegno  ha  effetto  dal  giorno della concessione; negli altri
casi,  la  soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della
denuncia  al  comitato  di  liquidazione,  ai  sensi  del  successivo
articolo  106  e  non  si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le
somme corrisposte.
  Agli   effetti   dell'applicazione   del   presente  articolo,  gli
interessati  gia'  provvisti  di pensione o di assegno e quelli per i
quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere
sottoposti  a  nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a
revoca  od  a  riduzione  della  pensione  o  dell'assegno  e' sempre
necessario  il  parere  della  commissione  medica  superiore  di cui
all'articolo 94, previa visita diretta.
  A  chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle
visite  di  cui  al  precedente  comma  o  non  si presenti nel tempo
assegnatogli,  la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
  Il  miglioramento clinico, conseguito dall'invalido successivamente
all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo'
mai  costituire  motivo di modificazione del trattamento di pensione,
ne'  di  riduzione  o  soppressione di assegni, salvo quanto disposte
dall'articolo  21, per i casi di revoca o sospensione del trattamento
di   incollocabilita',   nonche'   dall'articolo  20  per  la  revoca
dell'assegno di previdenza.