Art. 105. (Revoca o modificazione dei provvedimenti) I provvedimenti concessivi di pensione o di assegno di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto; d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi; e) siano venute meno le condizioni economiche o di inabilita' a proficuo lavoro che hanno determinato la concessione del trattamento pensionistico a favore dei congiunti. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 106 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della commissione medica superiore di cui all'articolo 94, previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico, conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposte dall'articolo 21, per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita', nonche' dall'articolo 20 per la revoca dell'assegno di previdenza.