Art. 106. (Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno) Nei casi di perdita della pensione o dell'assegno ai termini dell'articolo 102, il Ministro per il tesoro provvede a sopprimere gli assegni gia' liquidati. Nei casi previsti dall'articolo 105 il Ministro per il tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno, sentito il comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, di cui all'articolo 91. Qualora il Ministro per il tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituite in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alle immediate sospensione dei pagamenti gia' autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'autorita' giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro per il tesoro puo' in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti gia' autorizzati facendo pero' salvo il diritto agli alimenti e dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento spedita a mezzo del servizio postale. Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti. Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente od a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato. Sulla proposta del comitato, il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al procuratore generale della Corte dei conti. Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 109. La procedura di cui ai commi che precedono deve essere seguita per la revoca o la modificazione dei provvedimenti concessivi di pensione o di assegno adottati dalle direzioni provinciali del tesoro.