Art. 106.
(Procedura per la perdita, sospensione  o  riduzione della pensione o
                            dell'assegno)

  Nei  casi  di  perdita  della  pensione  o  dell'assegno ai termini
dell'articolo  102,  il  Ministro per il tesoro provvede a sopprimere
gli assegni gia' liquidati.
  Nei  casi  previsti  dall'articolo  105  il  Ministro per il tesoro
provvede alla revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno,
sentito  il  comitato  di  liquidazione  riunito in sezione speciale,
della  quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti
ed   un   rappresentante   delle  associazioni  interessate,  di  cui
all'articolo 91.
  Qualora  il  Ministro per il tesoro ritenga che sussistano elementi
per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  105,
raccolte  le  necessarie  informazioni  e su denuncia del procuratore
generale   della   Corte   dei   conti,   trasmette  al  comitato  di
liquidazione,  costituite in sezione speciale, una relazione motivata
con i documenti su cui si fonda e provvede alle immediate sospensione
dei  pagamenti  gia'  autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia
all'autorita'  giudiziaria  inerente  a fatti o circostanze su cui si
fonda  la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro per
il  tesoro  puo'  in  via  cautelare,  disporre  la  sospensione  dei
pagamenti  gia'  autorizzati  facendo  pero'  salvo  il  diritto agli
alimenti  e  dandone  comunicazione agli interessati mediante lettera
raccomandata,  con avviso di ricevimento spedita a mezzo del servizio
postale.
  Copia  della  relazione  di  cui  al  precedente  comma deve essere
notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione
di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie
e documenti.
  Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente od a
mezzo  di  procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la
causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato.
  Sulla proposta del comitato, il Ministro decide, in via definitiva,
con  provvedimento  da notificarsi agli interessati ed al procuratore
generale della Corte dei conti.
  Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del
procuratore  generale,  ricorso  alla  Corte  dei  conti,  nei modi e
termini stabiliti dal successivo articolo 109.
  La  procedura di cui ai commi che precedono deve essere seguita per
la revoca o la modificazione dei provvedimenti concessivi di pensione
o di assegno adottati dalle direzioni provinciali del tesoro.