Art. 107.
       (Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare)

  Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno
di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello
stesso  titolare  o  di  successivi  aventi  diritto, ma si riscontri
taluno  dei  motivi  di  perdita  o  di  riduzione  della  pensione o
dell'assegno  previsti  nell'articolo  105, il Ministro per il tesoro
decide con la procedura stabilita dall'articolo 106.