Art. 107. (Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare) Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti nell'articolo 105, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dall'articolo 106.