Art. 108.
               (Revoca per atto della Corte dei conti)

  Quando  la  Corte  dei  conti,  investita  del giudizio sui ricorsi
contro  decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra
ritenga  possa  farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli
articoli  105 e 106, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo
l'eventuale corso dei giudizi medesimi.