Art. 108. (Revoca per atto della Corte dei conti) Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 105 e 106, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.