Art. 109.
                   (Ricorso alla Corte dei conti)

  Contro  il  provvedimento  del Ministro per il tesoro e' ammesso il
ricorso  alla  Corte  dei  conti,  da  presentarsi  entro  il termine
perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e,
nei  casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di
consegna   del  certificato  di  iscrizione  (libretto  di  pensione)
risultante   dall'apposito   registro.   Qualora   la   notifica  del
provvedimento  impugnato  sia  stata  eseguita  a  mezzo del servizio
postale,  il  termine  per la presentazione del ricorso decorre dalla
data di consegna risultante dallo avviso di ricevimento.
  La   riscossione   dell'indennita'  una  volta  tanto  non  implica
decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.
  Il  ricorso,  provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un
suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato
dall'autorita'  comunale  o da un notaio o dal dirigente locale delle
rispettive  associazioni  assistenziali  erette  in  enti  morali, e'
esente  da  spese  di  bollo e, nel termine di cui al primo comma del
presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte
dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo
caso,  della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale
mittente  e,  qualora  questo  sia  illeggibile,  la  ricevuta  della
raccomandata.
  Nel  caso  di  decesso  del  ricorrente,  il  ricorso potra' essere
riassunto  dagli eredi o anche da uno di essi, nelle forme consentite
dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o
a  margine  per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso
da  parte  degli  eredi non si applicano le norme di cui al titolo IV
della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3270, e relative modificazioni ed aggiunte.
  Per  l'infermo  di mente, al quale non sia stato ancora nominato il
legale  rappresentante  o l'amministratore provvisorio, il ricorso e'
validamente  sottoscritto  dalla moglie o da un figlio maggiorenne o,
in  loro  mancanza,  da  uno  dei genitori, ovvero da chi ne abbia la
custodia   o   comunque   lo  assista.  La  persona  che  validamente
sottoscrive  il  ricorso  ai  sensi  della presente disposizione puo'
anche  nominare  l'avvocato  difensore, sia con procura notarile, sia
con delega in calce allo stesso ricorso.