Art. 110.
         (Competenza della Corte dei conti: sezioni civili)

  Se,  in  dipendenza  di  un  medesimo  evento attribuito a causa di
servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro
e  la  pensione  privilegiata  ordinaria  dal  competente Ministero e
l'interessato   impugni   entrambi   i   provvedimenti  negativi,  la
decisione,  anche  sul  diritto  alla pensione di guerra, spetta alla
sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata
ordinaria.
  Il  ricorso  puo'  essere  prodotto entro novanta giorni dalla piu'
recente  data  di  notificazione  dei  due provvedimenti negativi, se
proposto  contro  entrambi  o anche esclusivamente contro il primo di
essi, purche' la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per
competenza  ovvero  su  domanda  fatta dall'interessato entro novanta
giorni dalla prima notificazione.