Art. 111.
        (Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali)

  I  ricorsi  in  materia  di  pensioni  di  guerra sono decisi dalle
competenti  sezioni  speciali della Corte dei conti composte ciascuna
di  un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un
congruo  numero  di  consiglieri,  primi  referendari  e  referendari
assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti.
  Le  predette  sezioni  decidono  con  numero di cinque votanti, dei
quali non piu' di due primi referendari o referendari.
  I  ricorsi  sono  assegnati a ciascuna sezione dal presidente della
Corte o da un presidente di sezione da lui delegato.