Art. 112. (Modificazione o revisione amministrativa dei decreti) I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati, di ufficio od a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui al primo comma dell'articolo 109. Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti a riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'articolo 105. Il riesame di cui al precedente comma e', inoltre, ammesso nei casi in cui il diritto alla pensione o allo assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e) dell'articolo 105, nonche' quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame. Se la domanda sia stata presentata dopo un anno dalla notificazione del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Per le revisioni eseguite d'ufficio entro il termine indicato al primo comma, la nuova liquidazione ha effetto dalla data dalla quale e' riconosciuto il diritto. Negli altri casi gli effetti della revisione decorrono dalla data del relativo provvedimento.