Art. 112.
       (Modificazione o revisione amministrativa dei decreti)

  I  decreti  concessivi  o negativi del trattamento pensionistico di
guerra  possono essere modificati o revocati, di ufficio od a domanda
degli  interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso
alla Corte dei conti di cui al primo comma dell'articolo 109.
  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  precedente,  i  decreti
concessivi  o  negativi  possono  essere  sottoposti  a riesame nella
normale   sede   amministrativa,   d'ufficio   od   a  domanda  degli
interessati,  qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma,
lettere a), b) e c) dell'articolo 105.
  Il riesame di cui al precedente comma e', inoltre, ammesso nei casi
in  cui  il diritto alla pensione o allo assegno sia stato negato per
le  circostanze  di cui al primo comma, lettera e) dell'articolo 105,
nonche'  quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che
si  riferisca  a  materia che non abbia formato oggetto di precedente
esame.
  Se la domanda sia stata presentata dopo un anno dalla notificazione
del   decreto   di  cui  si  chiede  il  riesame,  l'eventuale  nuovo
trattamento  decorre  dal  primo  giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda stessa.
  Per  le  revisioni  eseguite d'ufficio entro il termine indicato al
primo  comma, la nuova liquidazione ha effetto dalla data dalla quale
e'  riconosciuto  il  diritto.  Negli  altri  casi  gli effetti della
revisione decorrono dalla data del relativo provvedimento.