Art. 113.
                  (Notificazione dei provvedimenti)

  Tutti  i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle
indennita'  regolati  dalla  presente  legge devono essere notificati
agli  interessati  a  mezzo  dell'ufficiale  giudiziario  o del messo
comunale,  nel  territorio  della  Repubblica, ed a cura degli agenti
consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento,  spedita  a mezzo del servizio postale, con le modalita'
previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.
  E'  data  facolta'  al  Ministro  per  il  tesoro  di  omettere  la
notificazione   ai  concessionari  dei  decreti  di  liquidazione  di
pensioni,  assegni  od  indennita', che, a termini di legge, siano di
pieno  accoglimento  delle  richieste delle parti interessate. In tal
caso,  i  sindaci,  entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei
certificati  di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i
concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
  Dell'avvenuta  consegna  il  concessionario  rilascia,  su apposito
registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario.
  Qualora  i  sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque,
si  verifichino  ritardi  o  irregolarita'  nella consegna degli atti
suddetti,   provvede   d'ufficio   il   prefetto   della   provincia,
avvalendosi,  ove  occorra,  della opera di commissari prefettizi. Le
spese, in tal caso, sono a carico dei comuni inadempienti.