Art. 114.
(Controllo sui provvedimenti emessi  dalle  Direzioni provinciali del
                               tesoro)

  I  provvedimenti  emessi  dalle direzioni provinciali del tesoro, a
termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo
delle  ragionerie  provinciali  dello  Stato  e della Corte dei conti
previsto   dallo   articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni.
  Sono   esclusi   dal   controllo  di  cui  al  precedente  comma  i
provvedimenti emanati in via provvisoria.