Art. 114. (Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro) I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti previsto dallo articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni. Sono esclusi dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti emanati in via provvisoria.