Art. 115.
             (Pagamento della pensione e degli assegni)

  L'ammontare  annuo  delle  pensioni ed assegni di cui alla presente
legge,  esclusi  gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua
di  cui agli articoli 28 e 79 della presente legge, viene corrisposto
agli  aventi  diritto  in  dodici rate uguali da pagarsi mensilmente,
salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n.
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