Art. 115. (Pagamento della pensione e degli assegni) L'ammontare annuo delle pensioni ed assegni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 28 e 79 della presente legge, viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate uguali da pagarsi mensilmente, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.