Art. 86.
              (Inizio del procedimento di liquidazione)

  Il   procedimento   per   la   liquidazione  si  inizia  a  domanda
dell'interessato o di ufficio.
  Le  domande  intese  ad  ottenere  i benefici pensionistici possono
anche essere spedite a mezzo di lettere raccomandate e si considerano
presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che
appone il timbro a calendario anche sulle domande stesse.
  La  domanda  di cui ai precedenti commi, e' presentata al Ministero
del  tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla
competente  Direzione  provinciale  del  tesoro,  nei  casi in cui il
compito di provvedere spetti a quest'ultima.
  Le  domande,  i  documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli
atti  inerenti  alla  procedura  di  liquidazione  delle  pensioni di
guerra,  nonche'  il pagamento delle stesse, sono esenti da qualsiasi
tassa, imposta, o diritto a favore di chiunque.