Art. 87. (Procedimento a cura dell'ufficio) Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermita' riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.