Art. 87.
                 (Procedimento a cura dell'ufficio)

  Il  procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la
ferita,  lesione  o  infermita'  riportata  dal  militare  sia  stata
riconosciuta   dipendente  da  causa  di  servizio  dalle  competenti
autorita' amministrative e sanitarie.
  In  tal  caso,  se  il  militare al termine della eventuale degenza
ospedaliera  o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a
qualsiasi  servizio,  perche'  affetto  da  menomazioni  che lasciano
presumere  diritto  a  pensione  od  assegno  di guerra, l'ospedale o
l'istituto  che  effettua  la  visita  di controllo deve rimettere di
ufficio  i  relativi atti sanitari alla competente commissione medica
per   le   pensioni   di   guerra   per  gli  accertamenti  sanitari.
Contemporaneamente  il  militare  e'  inviato  in licenza speciale in
attesa del trattamento di pensione.