Art. 88.
                      (Procedimento a domanda)

  Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse
senza limite di tempo, purche' si verifichino le condizioni stabilite
dal successivo articolo 89.
  Il  militare  che  presenti la domanda dopo un anno dal congedo per
riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il
civile  che  la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso,
sono  ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo giorno
del  mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei
documenti.
  I  congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa
della  guerra,  che  presentino la domanda o i documenti trascorso un
anno  dalla  trascrizione  dell'atto  di  morte nei registri di stato
civile  o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita'
al   comune   dell'ultimo   domicilio,   conseguono   il  trattamento
pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda o dei documenti.
  Nei  casi  in  cui  le  condizioni  di  eta'  per  il  padre  e per
l'assimilato,  e  di  vedovanza,  per la madre e per l'assimilata, si
verifichino  dopo  la morte o la scomparsa del militare o del civile,
il  computo  dell'anno,  di  cui  al  precedente comma, si effettua a
decorrere dal verificarsi di tali circostanze.
  Quando  le condizioni previste dall'articolo 67 si verifichino dopo
la  morte  o  la  scomparsa  del  militare o del civile e nel caso di
incapacita'  a  qualsiasi  proficuo  lavoro,  la  pensione  di guerra
decorre   dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della
presentazione della domanda o dei documenti.
  Per  i  minori  e  i  dementi i termini di cui al presente articolo
rimangono  sospesi  finche' duri l'incapacita' di agire e purche' non
abbiano rappresentante legale.
  All'atto  della  liquidazione della pensione, sono concessi anche i
benefici  accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento
del  diritto  alla pensione risulti che l'interessato sia in possesso
dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.