Art. 88. (Procedimento a domanda) Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo, purche' si verifichino le condizioni stabilite dal successivo articolo 89. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda o i documenti trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Nei casi in cui le condizioni di eta' per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno, di cui al precedente comma, si effettua a decorrere dal verificarsi di tali circostanze. Quando le condizioni previste dall'articolo 67 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile e nel caso di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro, la pensione di guerra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per i minori e i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire e purche' non abbiano rappresentante legale. All'atto della liquidazione della pensione, sono concessi anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.