Art. 89.
(Termini per le constatazioni sanitarie  Prova  del  decesso  e della
                             scomparsa)

  Le  ferite,  lesioni  o  infermita'  dalle  quali  sia  derivata la
invalidita'  o  la  morte  del  militare  o del civile debbono essere
constatate  dagli enti sanitari o dalle competenti autorita' militari
o  civili,  non  oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di
guerra  o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati
negli  articoli 9 e 10. Per i minori e i dementi, il termine predetto
rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire.
  Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad infermita'
contratte  durante  il  servizio di guerra o attinente alla guerra, o
comunque  in  occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di
servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il
termine  di  cui  al  precedente  comma  e'  di anni dieci purche' la
preesistenza   di   manifestazioni   morbose   collegabili   con   il
parkinsonismo o le altre cause di servizio siano state accertate.
  Nei  confronti  degli  ex prigionieri di guerra, degli ex internati
militari  e  degli  ex  deportati  per  ragioni  politiche, razziali,
religiose  od  ideologiche  la  constatazione sanitaria delle ferite,
lesioni  o  infermita',  che  si  assumano  conseguenti allo stato di
cattivita' sofferta, e' validamente eseguita in qualunque momento.
  Nei  casi  in  cui  dagli atti ufficiali risulti che l'interessato,
entro  il  termine  di  cui  al  primo  comma,  abbia subito ricovero
ospedaliero  od  accertamenti  da  cui  sarebbe  potuta  derivare  la
prescritta  constatazione,  ma  la  relativa  documentazione  non sia
reperibile  per  causa  di forza maggiore, le domande sono ugualmente
ammissibili.  In  tali  ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di
guerra   delle  invalidita'  denunciate,  puo'  tenersi  conto  delle
particolari  caratteristiche  delle  invalidita'  medesime  e di ogni
altro elemento di prova.
  Qualora  il  decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o
durante   la   prigionia   o  l'internamento  presso  il  nemico,  e'
sufficiente  a  darne la prova, agli effetti della presente legge, la
partecipazione  rilasciata  dalla  competente  amministrazione, ferme
restando,  per  quanto  riguarda le cause di morte, le presunzioni di
cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
  Nei  casi  di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una
dichiarazione  di  irreperibilita'  che  deve  essere  redatta  dalla
competente   autorita',   appena   trascorsi   i   termini  stabiliti
nell'articolo 7 e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio
dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione
deve risultare il giorno della presunta morte.
  Per  i civili la scomparsa e' accertata mediante atte giudiziale di
notorieta'  o  certificazione  equipollente  senza  pregiudizio degli
ordinari  mezzi  di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito
per  i militari quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di
irreperibilita'.