Art. 89. (Termini per le constatazioni sanitarie Prova del decesso e della scomparsa) Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli enti sanitari o dalle competenti autorita' militari o civili, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 9 e 10. Per i minori e i dementi, il termine predetto rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad infermita' contratte durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al precedente comma e' di anni dieci purche' la preesistenza di manifestazioni morbose collegabili con il parkinsonismo o le altre cause di servizio siano state accertate. Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermita', che si assumano conseguenti allo stato di cattivita' sofferta, e' validamente eseguita in qualunque momento. Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cui al primo comma, abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione, ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, le domande sono ugualmente ammissibili. In tali ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidita' denunciate, puo' tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidita' medesime e di ogni altro elemento di prova. Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne la prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita' che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7 e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atte giudiziale di notorieta' o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.