Art. 90.
(Attribuzioni del Ministro per il  tesoro  in  materia di pensioni di
                               guerra)

  Le  pensioni,  gli  assegni e le indennita' previsti dalla presente
legge  sono  liquidati  dal  Ministro  per  il tesoro salvo i casi di
competenza delle direzioni provinciali del tesoro.
  Al  Ministro  medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al
riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che
debba  far  carico  ad  altri enti in concorso con lo Stato, i quali,
pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al
  provvedimento  del  Ministro  suddetto,  notificato  nelle forme di
  legge.
Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione
o  per  altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente
sulla  concessione  della  pensione o dell'assegno da conferire, puo'
procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
  Qualora,  in  sede  di  liquidazione definitiva, si debba far luogo
alla  concessione  di un trattamento pensionistico inferiore a quello
attribuito   con  la  liquidazione  provvisoria,  le  maggiori  somme
corrisposte  agli  interessati  sono abbuonate, sempreche' risulti la
buona fede degli interessati medesimi.
  Il  Ministro  delibera  in  ogni  caso  su proposta del comitato di
liquidazione di cui al successivo articolo 91.