Art. 90. (Attribuzioni del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra) Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro salvo i casi di competenza delle direzioni provinciali del tesoro. Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti. Qualora, in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Il Ministro delibera in ogni caso su proposta del comitato di liquidazione di cui al successivo articolo 91.