Art. 91.
                     (Comitato di liquidazione)

  Il  comitato di liquidazione e' nominato con decreto del Capo dello
Stato,  su  proposta  del Consiglio dei Ministri ed e' composto di un
presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un
numero  di  membri  da  trentacinque  a  settantasei, a seconda delle
esigenze delle sue funzioni.
  I  membri  del  comitato  sono  scelti  tra  gli  appartenenti alle
seguenti   categorie,  anche  se  a  riposo:  magistrati  dell'ordine
giudiziario  con  funzioni non inferiori a quelle di magistrato della
Corte  di  appello  o equiparati; magistrati del Consiglio di Stato e
della  Corte  dei  conti  con  funzioni  non  inferiori  a  quelle di
referendario;   ufficiali  generali  e  ufficiali  superiori  medici;
professori  ordinari,  straordinari,  aggregati  e  liberi docenti di
universita',  a  preferenza  delle  facolta'  di  medicina; direttori
generali  o  equiparati  e  funzionari  di  qualifica  immediatamente
inferiore.
  Il  Ministro  per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al
di  fuori  delle  categorie suindicate, su proposta dell'Associazione
nazionale  mutilati  ed  invalidi  di  guerra; designa, altresi', sei
membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in
guerra,  tre  membri  su proposta dell'Associazione nazionale vittime
civili  di  guerra,  un  membro  appartenente  alla  categoria  degli
invalidi  per  la  lotta  di  liberazione,  un  membro  scelto  fra i
congiunti  di  caduti  per  la  lotta  di  liberazione  e non piu' di
quindici  membri  scelti  fra  i funzionari, in attivita' o a riposo,
della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del
tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.
  E'  in  facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni
di  vice  presidente  del comitato a tre membri di esso, scelti tra i
magistrati  in  servizio  della Corte di cassazione, del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di
consigliere.
  Tutti i membri durano in carica tre anni salvo quanto previsto, dal
comma successivo e possono essere riconfermati.
  I membri del comitato di liquidazione non possono essere nominati o
confermati  quando  abbiano  superato  il 750 anno e cessano comunque
dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta'.
  Alla  direzione  della  segreteria  del  comitato  e'  preposto  un
funzionario  del  Ministero  del tesoro con qualifica non inferiore a
quella di direttore di divisione.