Art. 92. (Funzionamento del comitato di liquidazione) Il comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in sezioni. Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle associazioni di cui all'articolo 91. Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di tassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualita' di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del comitato. Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del comitato di liquidazione nonche' ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del comitato e' dovuta un'indennita' integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del comitato e' dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennita' integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto le misure delle indennita' di cui al precedente comma.