Art. 92.
            (Funzionamento del comitato di liquidazione)

  Il comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in
sezioni.
  Le  sezioni  decidono  con l'intervento di un numero di votanti non
inferiore  a  cinque,  di  cui  almeno due magistrati della Corte dei
conti  ed  un  sanitario  e  sono  costituite  in  modo  che vi possa
intervenire   almeno  uno  dei  membri  nominati  su  proposta  delle
associazioni di cui all'articolo 91.
  Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il
presidente del comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di
servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole
sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio
o  a riposo della Corte di tassazione, del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o
equiparati.
  Alle   adunanze   di  ciascuna  sezione  assiste,  in  qualita'  di
segretario,  un  funzionario nominato con decreto del Ministro per il
tesoro, su proposta del presidente del comitato.
  Spetta  al  Ministro per il tesoro provvedere, con proprio decreto,
all'approvazione  delle  norme  relative  al  funzionamento  ed  alla
procedura del comitato di liquidazione.
  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per   il   tesoro,   stabilisce  l'indennita'  mensile  spettante  al
presidente ed ai vice presidenti del comitato di liquidazione nonche'
ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.
  In  aggiunta  al  normale  gettone  di  presenza, ai componenti del
comitato   e'  dovuta  un'indennita'  integrativa  per  ogni  pratica
esaminata  e  definita,  di  cui  ciascun componente del comitato sia
stato  relatore.  Per  l'intervento  alle adunanze, al segretario del
comitato  e'  dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una
indennita' integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si
riferisce il gettone medesimo.
  Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto le misure
delle indennita' di cui al precedente comma.