Art. 93. (Commissioni mediche per le pensioni di guerra) Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno di grado non inferiore a quello di tenente colonnello, con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari ed assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno altresi' parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura del. l'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione del direttore dell'ospedale medesimo accompagnata dai documenti clinici pertinenti al caso. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1 annesse alla presente legge, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. Nei casi di classificazione delle invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, a' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94. Ai servizi di segreteria della commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.