Art. 93.
           (Commissioni mediche per le pensioni di guerra)

  Gli  accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entita' delle
menomazioni  dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono
eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta
di  ufficiali  medici  del  servizio  permanente o delle categorie in
congedo  di cui almeno uno di grado non inferiore a quello di tenente
colonnello,  con  funzioni  di  presidente, di medici appartenenti al
personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari ed
assistenti   ospedalieri   di   ruolo.  Fanno  altresi'  parte  della
commissione    sanitari    civili   scelti   fra   quelli   designati
dall'Associazione   nazionale   mutilati  ed  invalidi  di  guerra  e
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un
sanitario  avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta
di  liberazione,  uno avente la qualifica di partigiano combattente e
uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  La  commissione  si pronuncia con l'intervento di tre membri di cui
almeno  uno  militare con funzione di presidente. Di essa deve sempre
far  parte  uno  dei  medici  civili  designati dall'Associazione che
rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
  Nel  caso  in  cui  gli accertamenti sanitari riguardino persone di
sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo
fara' parte, ove la natura del.
  l'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
  Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, determina le sedi delle
commissioni  e  ne  nomina  i componenti previa intesa con i Ministri
interessati.
  Qualora  il  militare  o  il  civile  da  sottoporre  a  visita sia
internato  in  ospedale psichiatrico, la commissione puo' pronunciare
il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione del
direttore  dell'ospedale  medesimo accompagnata dai documenti clinici
pertinenti al caso.
  La  commissione  redige un verbale della visita eseguita formulando
il  proprio  giudizio  diagnostico  e procedendo alla classificazione
dell'invalidita',  secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1 annesse alla
presente  legge,  ovvero  esprimendo  il  proprio  parere  in  merito
all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati.
  Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara
nel verbale i motivi del dissenso.
  Nei   casi   di   classificazione   delle   invalidita'   e  quando
all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il
riconoscimento  del diritto a pensione, un estratto del verbale viene
consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.
Il    parere   della   commissione,   qualora   non   sia   accettato
dall'interessato,  a'  sottoposto  all'esame della commissione medica
superiore di cui al successivo articolo 94.
  Ai   servizi  di  segreteria  della  commissione  si  provvede  con
personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.