Art. 94. (Commissione medica superiore) Il Ministro per il tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati, od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano, purche' docenti universitari. Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.