Art. 94.
                   (Commissione medica superiore)

  Il   Ministro   per   il  tesoro,  previe  intese  con  i  Ministri
interessati,  nomina,  con  proprio  decreto  una  commissione medica
superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici
del  servizio  permanente  o  delle  categorie in congedo, di docenti
universitari   effettivi  ed  aggregati,  od  aiuti  di  ruolo  nelle
specialita'  relative  alle  lesioni o infermita' in esame, di liberi
docenti  universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di
mutilato  od  invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la
qualifica   di   partigiano  combattente.  Possono  far  parte  della
commissione  medica  superiore anche ufficiali medici aventi il grado
di capitano, purche' docenti universitari.
  Un  quarto  dei  membri  della  commissione  predetta e' scelto fra
quelli  proposti  dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di
guerra,  dall'Associazione  nazionale famiglie dei caduti in guerra e
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.