Art. 95.
         (Funzionamento della commissione medica superiore)

  La    commissione    medica   superiore   puo'   funzionare   anche
suddividendosi   in   sottocommissioni,   presiedute   ciascuna   dal
presidente  o  dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e
decide con l'intervento di non meno di cinque membri.
  Del  collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra
quelli  designati  dall'Associazione  nazionale  alla  cui  categoria
appartiene  il  visitando  ed  uno  almeno  che sia specialista nella
materia riguardante l'invalidita' in esame.
  Essa esprime il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga
opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di
cui  all'articolo  93  esprime  il  suo parere dopo la visita diretta
dell'interessato.  La  commissione,  qualora  non  possa  procedere a
visita  diretta,  puo'  delegare  per  la  visita  uno  dei  membri o
un'autorita' sanitaria locale.
  La  commissione  da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta
dal Ministro per il tesoro.
  Nel  caso  in  cui  gli accertamenti sanitari riguardino persone di
esso  femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far
parte,  ove  la  natura  dell'infermita'  lo  richieda,  un sanitario
specialista in ginecologia.