Art. 95. (Funzionamento della commissione medica superiore) La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri. Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame. Essa esprime il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'articolo 93 esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro per il tesoro. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di esso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.