Art. 96.
(Compensi ai membri  delle  commissioni  mediche  per  le pensioni di
            guerra e della commissione medica superiore)

  Ai  fini  della  nomina  a  membri delle commissioni mediche per le
pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali
medici  delle  categorie  in  congedo sono richiamati in servizio per
l'espletamento  delle  loro  mansioni  per  conto  ed  a  carico  del
Ministero del tesoro.
  Ai  membri  civili  delle  commissioni  mediche periferiche e della
commissione  medica superiore non dipendenti dallo Stato e' dovuto un
compenso per le prestazioni professionali effettuate.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  stabilisce,  con proprio decreto, la
misura del compenso di cui al precedente comma.
  L'onere  per  stipendi  ed  indennita' dovuti agli ufficiali medici
richiamati  in  servizio,  per  i compensi ai medici civili di cui al
secondo  comma  e  per  il  funzionamento in genere delle commissioni
mediche  per  le  pensioni  di  guerra  e  della  commissione  medica
superiore  grava  sullo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro.