Art. 96. (Compensi ai membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore) Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro. Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore non dipendenti dallo Stato e' dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma. L'onere per stipendi ed indennita' dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al secondo comma e per il funzionamento in genere delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.