Art. 97.
(Integrazione delle commissioni    mediche   territoriali   e   della
                    commissione medica superiore)

  E'  data  facolta'  al  Ministro  per  la  difesa, su richiesta del
Ministro   per   il   tesoro,  di  stipulare  convenzioni,  entro  un
contingente  di  100 unita', con medici civili generici e specialisti
per  integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali
e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai
fini  degli  accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di
guerra.  Il  relativo  trattamento economico verra' stabilito in base
alle  giornate  di  effettivo  servizio in relazione alle prestazioni
rese  ed  alle  singole  specializzazioni  del convenzionato entro un
limite massimo di lire 120.000 mensili.
  Appositi   contratti   e   convenzioni   possono,  inoltre,  essere
stipulati,  dal  Ministro  per  la  difesa,  sempre  su richiesta del
Ministro  per  il  tesoro,  con ospedali civili, istituti sanitari ed
altri  enti,  per  l'espletamento  di  esami  specialistici,  per  il
ricovero,  il  trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli
accertamenti di cui al precedente comma.