Art. 98.
(Decadenza delle domande  e  perdita  del  diritto  alla rinnovazione
                      automatica degli assegni)

  Il  richiedente  la  pensione  di  guerra  che,  senza giustificato
motivo,  non  si  presenti  alla  chiamata per prima visita sanitaria
entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda
di   accertamenti  sanitari.  La  seconda  convocazione  deve  essere
disposta  ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui
al  presente  comma, la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra,
eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della nuova domanda.
  Ove  l'invalido,  senza  giustificato motivo, non si sia presentato
alla   visita   sanitaria,   disposta   alla   scadenza  dell'assegno
rinnovabile,  entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli
assegni  gia'  attribuiti se tale termine sia piu' favorevole, questi
per  ottenere  la pensione, l'assegno o l'indennita', deve presentare
apposita  domanda e gli assegni eventualmente spettanti decorrono dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di presentazione della
domanda stessa.
  Qualora  l'interessato,  senza giustificato motivo, non si presenti
alla  visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento
dell'invalidita'  entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti
sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda
da  parte  dell'invalido  e  l'eventuale  piu' favorevole trattamento
decorre   dal   primo   giorno   del  mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda stessa.
  Le  commissioni  mediche  di  cui  all'articolo  93,  sono tenute a
comunicare  al  Ministero  del  tesoro  -  Direzione  generale  delle
pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati
agli  accertamenti  sanitari,  di  cui  ai  precedenti commi, entro i
termini  sopra  indicati,  trasmettendo  i  documenti  comprovanti le
avvenute convocazioni.