Art. 99. (Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera) I cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra qualora acquistino od abbiano acquistato per propria volonta' una cittadinanza straniera, ovvero conservino, anche tacitamente, la cittadinanza straniera acquistata nella minore eta' con il concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.