Art. 99.
         (Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera)

  I  cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire
od  a  godere  pensioni,  assegni  o  indennita'  di  guerra  qualora
acquistino   od   abbiano   acquistato   per   propria  volonta'  una
cittadinanza  straniera,  ovvero  conservino,  anche  tacitamente, la
cittadinanza  straniera  acquistata nella minore eta' con il concorso
della  volonta'  propria o di quella del genitore esercente la patria
potesta' o del tutore.