Art. 51. Disposizioni finali Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla disciplina dettata dai loro regolamenti. Nei casi in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano il requisito della specializzazione in discipline non ancora ufficialmente riconosciute, sara' ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina, presso ospedali, cliniche e Istituti universitari o istituti riconosciuti a carattere scientifico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 54. - GRECO