Art. 51.
                         Disposizioni finali

  Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
e  dal  presente  decreto,  le amministrazioni degli enti ospedalieri
devono  attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e
alla disciplina dettata dai loro regolamenti.
  Nei  casi  in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano
il   requisito   della  specializzazione  in  discipline  non  ancora
ufficialmente   riconosciute,   sara'   ritenuto   equipollente  alla
specializzazione  il  servizio  ininterrottamente prestato per almeno
tre  anni  nella  medesima  disciplina,  presso  ospedali, cliniche e
Istituti   universitari   o   istituti   riconosciuti   a   carattere
scientifico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                    RUMOR - RIPAMONTI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1969
  Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 54. - GRECO