Art. 62.
   Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario

  I  concorsi  per  il personale sanitario si svolgono presso le sedi
stabilite  dal  Ministero  della  sanita'  per  gli esami nazionali e
regionali  di idoneita', e dall'amministrazione dell'ente ospedaliero
per i concorsi di assunzione.
  Nei  concorsi  per  titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve
aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame.
  All'ora  stabilita per ciascuna prova, il presidente, alla presenza
di  tutti  i  componenti  della  commissione  e  del  segretario,  fa
procedere  all'appello  nominale  dei  candidati,  che prendono posto
nella sala d'esame e vengono identificati.
  Per  gli esami nazionali e regionali di idoneita' uno dei candidati
estrae a sorte cinque numeri corrispondenti ai numeri apposti accanto
alle  cinque tesi da svolgere, contenute negli elenchi prefissati dal
Ministero della sanita', di cui all'art. 64.
  Per  gli  esami  di assunzione, la commissione prepara un elenco di
casi  clinici  e  di  prove pratiche in numero superiore a quello dei
candidati,  dal quale ogni candidato estrae a sorte il caso clinico e
la prova pratica da espletare.
  Nei  giorni  stabiliti per le prove pratiche la commissione mette a
disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari.
  E'  vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di
usare apparecchi o materiale proprio.
  Ciascuna  prova  pratica deve essere schematicamente illustrata per
iscritto.
  L'esame  clinico  e  le  prove  pratiche  si svolgono alla presenza
dell'intera commissione.
  E'  escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
la  media  di  sette  decimi  nelle  prove di esame e non meno di sei
decimi in ciascuna di esse.