Art. 69. Il rendiconto generale dell'amministrazione delle Finanze, prescritto dagli articoli 59 al 61 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, per gli anni dal 1862 al 1867, dovra' essere presentato al Parlamento, gia' stampato, il 1 ° ottobre 1869. Quello relativo all'esercizio 1868 sara' presentato nel mese di gennaio 1870.