Art. 69. 
 
  Il  rendiconto   generale   dell'amministrazione   delle   Finanze,
prescritto dagli articoli 59 al 61 del Regio Decreto 3 novembre 1861,
n. 302, per gli anni dal 1862 al 1867, dovra'  essere  presentato  al
Parlamento, gia' stampato, il 1 ° ottobre 1869. 
 
  Quello relativo all'esercizio 1868 sara'  presentato  nel  mese  di
gennaio 1870.