Art. 18.
                   Disciplina della comunicazione
  1.  La  comunicazione e' disciplinata dalle regioni nel rispetto di
quanto segue:
    a) i   contenuti   sono   conformi   almeno  a  quanto  riportato
nell'allegato IV al presente decreto;
    b) la  comunicazione  deve  pervenire  alle  autorita' competenti
almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita';
    c) i tempi di validita' della comunicazione sono non superiori ai
5   anni  successivi  alla  data  di  presentazione,  fermo  restando
l'obbligo  dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali
modifiche riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche
degli  effluenti  e  delle  acque reflue, nonche' i terreni destinati
all'applicazione.
  2.  Le  regioni  individuano nel legale rappresentante dell'azienda
che  produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque
reflue   di   cui   al   presente  Titolo  il  soggetto  tenuto  alla
comunicazione di cui al comma 1.
  3.  Qualora  le  fasi  di  produzione,  trattamento,  stoccaggio  e
spandimento  di  effluenti siano suddivise fra piu' soggetti, al fine
di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette
fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi
soggetti  interessati,  in funzione delle specifiche attivita', ferme
restando le disposizioni di cui al comma 1.
  4.  La  domanda  di  autorizzazione  prevista  per  gli impianti di
allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto
legislativo  59/2005  deve tener conto degli obblighi derivanti dalla
disciplina regionale attuativa del presente decreto.
  5.   Le  aziende  che  producono  e/o  utilizzano  in  un  anno  un
quantitativo  non  superiore a 3000 kg di azoto al campo da effluenti
zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione
di  cui  al  comma 1.  Per  tali  tipologie  di  aziende, le regioni,
comunque,  definiscono  i  casi  in  cui  l'esonero non si applica in
ragione   di   fattori   locali  quali  l'elevato  carico  zootecnico
territoriale.