Art. 19.
                  Piano di utilizzazione agronomica
  1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti
e  di  un  accurato  bilanciamento  degli  elementi fertilizzanti, in
funzione   soprattutto   delle  caratteristiche  del  suolo  e  delle
asportazioni  prevedibili,  e'  previsto  per  le  aziende  di cui al
decreto  legislativo  59/2005  nonche' per gli allevamenti bovini con
piu'   di   500   UBA   (Unita'   di  Bestiame  Adulto),  determinati
conformemente   alla   tabella   4   dell'allegato  I,  l'obbligo  di
predisporre   un   Piano   di   Utilizzazione   Agronomica   conforme
all'Allegato V parte A.