Art. 20-bis
          Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli
                      e periodi di adeguamento
  1.  Le  regioni,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 26,
paragrafo 1  del  Reg.  (CE)  1257/99  come  modificato dal Reg. (CE)
1783/03  e  successive  normative  relative alla programmazione dello
sviluppo    rurale,   favoriscono   nei   rispettivi   documenti   di
programmazione   regionale  sullo  sviluppo  rurale  approvati  dalla
Commissione  Europea,  azioni volte al sostegno di investimenti nelle
aziende  agricole  e  nelle  piccole  aziende di trasformazione, come
definite  dall'art.  28, paragrafo 1 del Reg. (CE) 817/04, realizzati
allo  scopo  di  conformarsi alle nuove norme minime introdotte dalla
normativa  regionale  attuativa  dell'art. 38 del decreto legislativo
152/99  e  del  presente  decreto. A norma dell'art. 1 e dell'art. 28
paragrafo 2  del  Reg.  (CE)  817/04 le aziende agricole e le piccole
aziende  di  trasformazione  ove  previsto  nei predetti documenti di
programmazione  regionali,  possono  beneficiare  di  una proroga per
conformarsi  alle  prescrizioni  previste  dalla  predetta  normativa
regionale, a condizione che tale periodo sia necessario per risolvere
i  problemi  specifici  inerenti  alla  osservanza delle stesse. Tale
proroga  non  puo' essere superiore ai trentasei mesi a partire dalla
data  dalla quale le prescrizioni previste diventano obbligatorie per
le aziende agricole e per le piccole aziende di trasformazione.