Art. 20-bis Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento 1. Le regioni, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 26, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1257/99 come modificato dal Reg. (CE) 1783/03 e successive normative relative alla programmazione dello sviluppo rurale, favoriscono nei rispettivi documenti di programmazione regionale sullo sviluppo rurale approvati dalla Commissione Europea, azioni volte al sostegno di investimenti nelle aziende agricole e nelle piccole aziende di trasformazione, come definite dall'art. 28, paragrafo 1 del Reg. (CE) 817/04, realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime introdotte dalla normativa regionale attuativa dell'art. 38 del decreto legislativo 152/99 e del presente decreto. A norma dell'art. 1 e dell'art. 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) 817/04 le aziende agricole e le piccole aziende di trasformazione ove previsto nei predetti documenti di programmazione regionali, possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle prescrizioni previste dalla predetta normativa regionale, a condizione che tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti alla osservanza delle stesse. Tale proroga non puo' essere superiore ai trentasei mesi a partire dalla data dalla quale le prescrizioni previste diventano obbligatorie per le aziende agricole e per le piccole aziende di trasformazione.