Art. 61.
         (Carriera direttiva dell'amministrazione centrale)

  L'art.  253  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato.
  Ai   fini   del   computo   dell'anzianita'   di  servizio  per  il
conseguimento  della  seconda  classe di stipendio nella qualifica di
consigliere  e  per  l'ammissione  allo scrutinio per la promozione a
direttore  di  sezione  nei  confronti degli impiegati della carriera
direttiva  del personale amministrativo dell'amministrazione centrale
del  Ministero  delle  finanze,  in  servizio alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo
successivamente  a  seguito  di  concorsi indetti alla data predetta,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di cui all'art. 1 della
legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo
del precedente art. 41.