Art. 61. (Carriera direttiva dell'amministrazione centrale) L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.