Art. 62. (Capo ufficio cifra e telegrafo) L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".