Art. 63.
                (Cassieri degli uffici del registro)

  Il  primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
  "Fermo  restando  quanto  previsto  dal primo comma dell'art. 5, un
terzo  dei  posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo
dei  cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli
uffici  del  registro  in  possesso  dello specifico titolo di studio
prescritto per l'accesso al predetto ruolo".