Art. 63. (Cassieri degli uffici del registro) Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".