Art. 72.
                  Trattati e accordi internazionali

  Le  agevolazioni  previste  da  trattati  e  accordi internazionali
relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
  Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni  di  servizi  non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma  sono  equiparate  alle  operazioni  non imponibili di cui agli
articoli 8 e 9.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche alle
cessioni  di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi
militari   degli   Stati   membri,  ai  quartieri  generali  militari
internazionali  e  agli organismi sussidiari, installati in Italia in
esecuzione  del  trattato  del  Nord-Atlantico,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni  istituzionali. Le importazioni effettuate da detti
comandi,  quartieri generali e organismi nell'esercizio delle proprie
funzioni non sono soggette all'imposta.