Art. 73. 
                    Modalita' e termini speciali 
 
  Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita'  e  i  termini  per   l'emissione,   la   numerazione,   la
registrazione e la conservazione delle fatture o per la registrazione
dei corrispettivi relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla  stessa
impresa in diversi settori  di  attivita'  ovvero  a  mezzo  di  sedi
secondarie o altre dipendenze di cui al secondo comma  dell'art.  35,
nonche' per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni  il
cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data
di effettuazione dell'operazione. 
  Con decreti del Ministro per  le  finanze  possono  inoltre  essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza  applicazione  della  imposta,  la  restituzione  alle  imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da
disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.