Art. 73. Modalita' e termini speciali Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' e i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' ovvero a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35, nonche' per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione. Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.