Art. 40. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  Salvo quanto disposto nella tariffa e  nella  tabella  allegate  al
presente decreto, le esenzioni e le  agevolazioni  nonche'  i  regimi
sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in  vigore  alla
data del 31 dicembre 1972, si applicano fino  al  termine  che  sara'
stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6  dell'art.
9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.