Art. 40. Disposizioni transitorie Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.