Art. 53.
                         (Base pensionabile)

  La  base  pensionabile  per  i  militari,  esclusi  quelli indicati
nell'art.  54, penultimo comma, e' costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima  paga  integralmente  percepiti,  aumentati  dei seguenti
assegni:
    a) assegno perequativo ed assegno personale pensionabili previsti
dall'art.  1  della  legge  27  ottobre 1973, n. 628, in favore degli
ufficiali  di  grado  inferiore  a colonnello o capitano di vascello,
nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
    b)  indennita'  mensile  per  servizio  d'istituto, limitatamente
all'importo di lire 30.000, prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n.
967,  dalla  legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dagli articoli 8, 9 e
10   della  legge  27  ottobre  1973,  n.  628,  per  gli  ufficiali,
sottufficiali  e  militari  di  truppa dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo degli agenti di custodia;
    c)  assegno  personale  previsto  dall'art.  202  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale  militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1967,
n. 751.
  Concorrono  a  formare  la  base  pensionabile gli altri assegni ed
indennita' previsti come utili a pensione da disposizioni di legge.
  Per  l'ufficiale  che  in  tempo  di guerra sia stato investito del
grado  superiore  a  quello  ricoperto  all'atto della cessazione dal
servizio  o  delle  funzioni  organicamente  devolute  a  detto grado
superiore  con  godimento  dei  relativi  assegni,  si considerano lo
stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.