Art. 54.
                  (Misura del trattamento normale)

  La  pensione  spettante  al  militare  che  abbia  maturato  almeno
quindici  anni  e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44  per  cento  della  base  pensionabile,  salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
  La  percentuale  di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
  Per  gli  ufficiali  del servizio permanente che rivestono un grado
per  il  quale  sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio,
uno  dei  limiti  di  eta'  indicati  nella  tabella  n. 1 annessa al
presente  testo unico si applicano le percentuali di aumento previste
nella tabella stessa.
  Le  percentuali  di aumento indicate nella lettera B) della tabella
di  cui  al  precedente  comma si applicano anche per la liquidazione
della  pensione  dei  sottufficiali,  siano  o  non  provenienti  dal
servizio  permanente  o  continuativo,  nonche' dei carabinieri e dei
finanzieri.
  Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica
del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima
del  compimento  del  limite  di  eta' previsto per la cessazione dal
servizio  si  applica,  relativamente  al servizio prestato fino alla
data  di  trasferimento  in  detto  ruolo,  la percentuale di aumento
inerente  al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio
reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
  Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di
truppa  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza e del Corpo
degli  agenti  di custodia si considera la percentuale di aumento del
3,60.
  La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui
ai  precedenti  commi  non  puo'  superare  l'80 per cento della base
pensionabile.
  In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella
che  il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli
anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
  Per  il  militare  che cessa dal servizio permanente o continuativo
per   raggiungimento   del   limite  di  eta',  senza  aver  maturato
l'anzianita'  prevista  nel  primo comma dell'art. 52, la pensione e'
pari  al  2,20  per  cento  della  base pensionabile per ogni anno di
servizio utile.
  Nei   confronti   dei   graduati  e  dei  militari  di  truppa  non
appartenenti  al  servizio  continuativo  la  misura  della  pensione
normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
  L'indennita'  per  una  volta  tanto e' pari a un ottavo della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.