Art. 55.
                      (Ufficiali in ausiliaria)

  L'ufficiale  che  all'atto della cessazione dal servizio permanente
e'  collocato  nella  categoria  dell'ausiliaria,  allo  scadere  del
periodo   di   permanenza   in   tale   categoria   ha  diritto  alla
riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla
base  dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si
tenne  conto  ai  fini  della  prima  liquidazione,  maggiorati degli
aumenti  periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in
ausiliaria.  Nel  caso  in  cui  l'ufficiale sia stato richiamato per
almeno  un  anno,  la  nuova  pensione  e' liquidata sulla base dello
stipendio  e  degli  altri  assegni pensionabili percepiti durante il
richiamo,  maggiorati  degli aumenti periodici inerenti al periodo di
ausiliaria trascorso senza richiamo.
  Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a domanda, il
computo  del  periodo di permanenza in tale categoria e' ridotto alla
meta'.  Per  l'ufficiale  collocato  in  ausiliaria  in  seguito alla
cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui
sopra  e'  computato  limitatamente  alla eventuale differenza tra il
periodo  stesso  e  l'aumento di sei anni gia' computato ai sensi del
terzo comma del successivo art. 63.
  Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale
l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro
trattamento  di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo
di detto periodo ai fini della pensione militare.