Art. 55. (Ufficiali in ausiliaria) L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente e' collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione e' liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria e' ridotto alla meta'. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra e' computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni gia' computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.