Art. 56. (Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto) L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto. Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.