Art. 57.
            (Richiamo in servizio di militari pensionati)

  Gli  ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di
pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del
ricollocamento  in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione
della  pensione  in  relazione  al  nuovo  servizio  prestato;  se il
richiamo  ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della
riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.
  Per  gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della
pensione  originaria,  ha  trovato applicazione una delle percentuali
previste  dalla  tabella  n.  1  annessa  al presente testo unico, la
riliquidazione  e' effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e
la  percentuale  considerate nella precedente liquidazione, salvo, se
piu'  favorevole  e purche' il richiamo sia durato almeno un anno, il
diritto  alla  pensione  liquidata sulla base dello stipendio e degli
altri  assegni  pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo  e con
l'applicazione  dell'aumento  percentuale  di  1,80  per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
  Le   disposizioni   del   precedente  comma  valgono  anche  per  i
sottufficiali  gia'  provvisti  di  trattamento  di  quiescenza,  che
durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.