Art. 59.
(Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo per i militari
                          dell'Aeronautica)

  Per  gli  ufficiali  dell'Arma  aeronautica, ruolo naviganti, ruolo
servizi  (ex  naviganti)  e  ruolo  specialisti, per quelli del genio
aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli
del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito l'indennita' di
aeronavigazione  o  di  volo inerente alle loro funzioni, la pensione
normale  e  l'indennita'  per  una  volta  tanto  sono  aumentate  di
un'aliquota corrispondente a:
    a)   tanti   ventottesimi  dei  nove  decimi  dell'indennita'  di
aeronavigazione  percepita,  calcolata  ad  anno, per quanti sono gli
anni   di   servizio  effettivo  prestato  con  percezione  di  detta
indennita'  e  con  il massimo di venti ventottesimi, se si tratta di
ufficiali  generali  del  ruolo  naviganti  o  del  ruolo servizi (ex
naviganti);
    b)   tanti   trentunesimi  dei  nove  decimi  dell'indennita'  di
aeronavigazione  percepita,  calcolata  ad  anno, per quanti sono gli
anni   di   effettivo  servizio  prestato  con  percezione  di  detta
indennita'  e  con  un massimo di venti trentunesimi, se si tratta di
ufficiali  superiori  o  capitani  del  ruolo  naviganti  o del ruolo
servizi (ex naviganti);
    c)  tanti  trentatreesimi  dei  nove  decimi  dell'indennita'  di
aeronavigazione  percepita,  calcolata  ad  anno, per quanti sono gli
anni   di   effettivo  servizio  prestato  con  percezione  di  detta
indennita'  e con il massimo di venti trentatreesimi, se si tratta di
ufficiali  subalterni  del  ruolo  naviganti  o del ruolo servizi (ex
naviganti);
    d)  tanti  quarantesimi  dei  nove decimi dell'indennita' di volo
percepita,  calcolata  ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo
servizio prestato con percezione di detta indennita', se si tratta di
ufficiali  del  genio  aeronautico,  ruolo  ingegneri,  e  del  Corpo
sanitario  aeronautico,  con  un massimo di ventinove quarantesimi se
generali e ventidue quarantesimi se ufficiali superiori o inferiori;
    e)  tanti  quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di
volo  percepita,  calcolata  ad  anno,  per  quanti  sono gli anni di
effettivo  servizio prestato con percezione di detta indennita' e con
un massimo di trentasei quarantacinquesimi, se si tratta di ufficiali
dell'Arma   aeronautica,   ruolo  specialisti  o  ruolo  servizi  (ex
naviganti), e del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.
  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del
grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio
aeronavigante.
  Per   gli   ufficiali  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  servizi  (ex
naviganti),  l'aumento non potra' superare un'aliquota corrispondente
a  venti  annualita',  siano esse calcolate in base a ventottesimi, a
trentunesimi, a trentatreesimi o a quarantacinquesimi.
  Per  i  sottufficiali  e  i  militari  di  truppa  dell'Aeronautica
militare,  che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione o di
volo,  la  pensione  normale  e l'indennita' per una volta tanto sono
aumentate di un'aliquota corrispondente a:
    a)  tanti  quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di
aeronavigazione  percepita,  calcolata  ad  anno, per quanti sono gli
anni   di   effettivo  servizio  prestato  con  percezione  di  detta
indennita' e con un massimo di venti quarantacinquesimi, se si tratta
di sottufficiali o militari di truppa del ruolo naviganti;
    b)  tanti  quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di
volo  percepita,  calcolata  ad  anno,  per  quanti  sono gli anni di
effettivo  servizio prestato con percezione di detta indennita' e con
un  massimo  di  trentaquattro  quarantacinquesimi,  se  si tratta di
sottufficiali o militari di truppa del ruolo specialisti.
  Il    calcolo   dell'aliquota   pensionabile   dell'indennita'   di
aeronavigazione  e'  effettuato,  separatamente  per  ciascun periodo
d'impiego  sui  vari  tipi di velivoli, tenendo conto della durata di
ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennita'
di  cui alla tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365. Per
periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto
delle   misure   piu'  favorevoli  percepite  -  nel  tempo  -  dagli
interessati.
  Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta
sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.