Art. 59. (Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica) Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a: a) tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennita' di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, se si tratta di ufficiali generali del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti); b) tanti trentunesimi dei nove decimi dell'indennita' di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita' e con un massimo di venti trentunesimi, se si tratta di ufficiali superiori o capitani del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti); c) tanti trentatreesimi dei nove decimi dell'indennita' di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita' e con il massimo di venti trentatreesimi, se si tratta di ufficiali subalterni del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti); d) tanti quarantesimi dei nove decimi dell'indennita' di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita', se si tratta di ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di ventinove quarantesimi se generali e ventidue quarantesimi se ufficiali superiori o inferiori; e) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita' e con un massimo di trentasei quarantacinquesimi, se si tratta di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o ruolo servizi (ex naviganti), e del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti), l'aumento non potra' superare un'aliquota corrispondente a venti annualita', siano esse calcolate in base a ventottesimi, a trentunesimi, a trentatreesimi o a quarantacinquesimi. Per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Aeronautica militare, che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a: a) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita' e con un massimo di venti quarantacinquesimi, se si tratta di sottufficiali o militari di truppa del ruolo naviganti; b) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennita' di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennita' e con un massimo di trentaquattro quarantacinquesimi, se si tratta di sottufficiali o militari di truppa del ruolo specialisti. Il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennita' di aeronavigazione e' effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennita' di cui alla tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.